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Part time nel pubblico impiego (articolo 16). In sede di prima applicazione della nuova disciplina relativa al part time nel pubblico impiego, introdotta dal decreto legge 112/2008, le pubbliche amministrazioni possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore del decreto n. 112. Ciò, però, può essere fatto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Permessi per l'assistenza a portatori di handicap (articolo 24). Modifiche alla normativa sui permessi lavorativi per l'assistenza a soggetti portatori di handicap. Vengono novellate le norme sul diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito, per l'assistenza a un familiare, parente o affine con handicap in situazione di gravità, e sulla possibilità di scelta della sede di lavoro, in relazione ad analoga esigenza. Si dispone che le pubbliche amministrazioni comunichino alla Funzione pubblica alcuni dati, relativi ai propri dipendenti che fruiscano dei permessi mensili retribuiti summenzionati o dei permessi retribuiti previsti (nel limite di 2 ore quotidiane) per i minori con handicap in situazione di gravità e di età non superiore ai tre anni. Il Dipartimento creerà una banca dati dove far confluire le comunicazioni.
Personale militare (articoli 27 e 28). Si prevedono diversi interventi ad hoc. Intanto, si estende, a decorrere dal 1° gennaio 2009, al personale delle Forze armate, la disciplina in materia di comando posta per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dal comma 91 dell'articolo 2 della legge Finanziaria per il 2008, ponendo a carico della amministrazione utilizzatrice l'onere di corresponsione del trattamento economico al personale. Si assegna, poi, al Governo il compito di adottare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente collegato Lavoro, norme che armonizzino, con effetto dal 1° gennaio 2012, il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale. L'operazione, che costa 20 milioni di euro per l'anno 2012 e un milione di euro, a decorrere dall'anno 2013, viene spesata pescando dal Fondo riserve speciali. Si chiarisce, inoltre, che, per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, siano fissati, rispettivamente, in 17 e 35 anni. Si precisa, però, che il personale arruolato ai sensi del presente articolo non possa essere impiegato in attività operative fino al compimento del 18esimo anno di età.
Polizia di Stato (articolo 29). Si dettano norme per facilitare il passaggio, tramite concorsi interni, nei profili di vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia.
Presidenza del Consiglio dei ministri (articoli 15 e 17). Si prevede, in particolare, che i dirigenti di seconda fascia "prestati" alla Presidenza del Consiglio da altre amministrazioni non possano fruire della norma secondo la quale si transita nella prima fascia qualora sia stato ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a 3 anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. L'innovazione vale per gli incarichi conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri dopo l'entrata in vigore del testo in esame. Inoltre, al personale dirigenziale e non dirigenziale, trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio in attuazione della legge 233/2006 e della legge 286/2006, si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2009, i contratti collettivi di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'intervento costa circa 3 milioni di euro, che saranno tolti dal Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Prestazioni sociali agevolate (articolo 34). È ammessa la possibilità, per il richiedente la prestazione agevolata, di presentare un'unica dichiarazione sostitutiva, di validità annuale, con tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. Si potrà poi modificare, presentando una nuova dichiarazione, qualora il cittadino intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. La dichiarazione va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale, o, direttamente, all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o, anche in via telematica, alla sede territoriale Inps. L'Inps determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata e i controlli sono effettuati dall'agenzia delle Entrate.
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